Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Pluralità di violazioni – Sanzione – Misura – Grave stato di bisogno – Rilevanza.

Ancorché il mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall’avvocato configuri indubbia e grave violazione delle norme che disciplinano il decoro professionale, tanto più quando, come nel caso di specie, il fatto omissivo non costituisce un episodio isolato ma si inscriva entro una pluralità di condotte di inadempimento ripetute e protratte, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato non può essere totalmente trascurata ma, al contrario, in un doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione, non potendo non assumere rilevanza la circostanza di aver agito il professionista in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, ma anzi consentendo una valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 3 marzo 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 11 novembre 2009, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 11 Novembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 03 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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