L’art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l’obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev’essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno, come, evidentemente, nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in adempimento delle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, il quale assume connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura “privata” o “professionale” del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 maggio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 21 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 26 Maggio 2001
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