L’obbligo dell’avvocato di provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi non è solo giuridico ma soprattutto deontologico, e deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno. Pone pertanto in essere un comportamento contrario alla propria dignità e pregiudizievole per l’intera classe forense il professionista che ometta di adempiere le obbligazioni assunte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BASSU), sentenza del 4 giugno 2009, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Dicembre 2007
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