L’inadempimento di un’obbligazione che il professionista abbia assunto mediante la sottoscrizione di una convenzione, costringendo la controparte all’instaurazione di un giudizio civile per il recupero del credito, integra un grave illecito deontologico e, in particolare, la violazione dell’art. 59 c.d.f., ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, sia che si tratti di debiti di natura “privata” o professionale”, sia di debiti propri o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avvallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 27 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 27 Luglio 2007
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