Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza.

Posto che l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, pone in essere un comportamento contrario ai doveri professionali di lealtà, correttezza, dignità, probità, decoro e diligenza il professionista che, obbligato al versamento mensile della somma a lui imposta dal Tribunale in sede di separazione coniugi a titolo di mantenimento verso il figlio minore (obbligo, oltre che giuridico, principalmente morale), si renda inadempiente, così peraltro arrecando certamente disdoro alla intera classe forense quando, come nel caso di specie, subisca per più volte pignoramenti anche presso terzi, tentando con qualsiasi mezzo di eludere tale suo obbligo morale, civile e giuridico. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Ancona, 24 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 245

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 28 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 24 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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