Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico.

Il professionista che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte e vada incontro ad una situazione di insolvenza caratterizzata da numerosi protesti di titoli di credito emessi manda dispersa la fiducia che dovrebbe essergli ontologicamente riservata ed arreca un vulnus gravissimo alla immagine dell’intera classe forense, così ponendo in essere una condotta deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 10 novembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 27 Ottobre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 10 Novembre 2006
Giurisprudenza CNF

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