Avvocato – Norme deontologiche – Molteplicità di addebiti – Sanzione – Adeguatezza.

In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 del codice deontologico forense, nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato (facendo applicazione di tale principio, il Consiglio ha ritenuto la sanzione della radiazione dell’albo congrua in relazione alla sussistenza di diversi comportamenti che, nella specie, consideratane altresì la recidività, configuravano di per sé gravissimi illeciti disciplinari). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 27 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 27 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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