Avvocato – Norme deontologiche – Mandato – Autenticazione – Mancanza sottoscrizione delegante su copia atto di costituzione – Illecito deontologico – Insussistenza.

Nel caso in cui il difensore depositi in giudizio una copia dell’atto di costituzione completa della sottoscrizione della parte assistita e della propria “per autentica”, ed una recante la sola firma propria “per autentica” ma priva della firma del delegante, non è configurabile alcuna violazione del Codice deontologico, ma piuttosto una censurabile disattenzione (che, nella specie, ben potrebbe essere stata causata dalla inesperienza), per aver depositato in giudizio un atto incompleto, sia pure non essenziale ai fini della difesa della parte assistita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 17 luglio 2006, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 17 Luglio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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