Il professionista che, su incarico della cliente, predisponga un ricorso per Cassazione pur non essendo ancora ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e che, pur consapevole di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto soltanto dalla parte offesa, depositi il ricorso successivamente dichiarato inammissibile per tale ragione, non viene meno al fondamentale dovere di rendersi affidabile, per avere accettato un incarico senza averne titolo in violazione degli artt.8, 12 e 13 c.d., laddove, prima dell’assunzione dell’incarico, comunichi alla cliente la circostanza di essere privo del patrocinio, nonché la possibilità che il ricorso sia sottoscritto da un altro avvocato abilitato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 210
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 29 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Febbraio 2005
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