L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17-bis c.d., deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. L’informativa, inoltre, deve essere né capziosa né ingannevole e tale, comunque, da evitare di dare al cittadino una immagine fuorviante della professione legale. Nella specie, il contesto generale della missiva inviata ad una entità astratta ed indeterminata di persone (1100 famiglie di un Comune e, di fatto, l’intera cittadinanza residente) contrasta con i principi cardine sulla informazione da dare sull’attività del professionista che, comunque, non deve mai costituire un mezzo per accaparrare clientela. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 13 Luglio 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 10 Ottobre 2005 (avvertimento)
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