Il principio dell’adeguatezza della sanzione all’illecito non è violato dal disposto dell’art. 40 l.p.f. Nell’ordinamento forense, infatti, le sanzioni sono previste con una gradualità tale che consente nell’applicazione concreta di tener conto dei criteri di intensità del dolo e della gradualità della colpa. Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 l.p.f. che prevede una sanzione unica, senza distinguere l’infrazione dolosa da quella colposa, deve essere dichiarata manifestamente irrilevante, in quanto il sistema deontologico disciplinare garantisce, comunque, con i suoi meccanismi, l’adeguatezza della sanzione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 15 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Panuccio), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 15 Settembre 1994
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