Conformemente alla consolidata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 3 co. 1 R.d.l. n. 1578/33, il quale statuisce la incompatibilità dell’esercizio della professione con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, l’attività incompatibile non va riferita al concreto compimento di atti di commercio, ma al profilo soggettivo della carica rivestita (nella specie di amministratore di una s.r.l.) che comporta l’idoneità a compiere tali atti, profilo al quale, pertanto, deve essere riferito il carattere di effettività dei poteri di gestione o di rappresentanza. Va conseguentemente esclusa ogni rilevanza, nel senso di escludere l’incompatibilità, alla condizione di inattività nella quale eventualmente versi la società, trattandosi di condizione effimera, priva di stabilità poiché soggetta a condizioni di mercato, che non priva la società della sua qualità di impresa, nè la sottrae agli adempimenti e ai controlli previsti dalla legge, e che pertanto è da ritenere meramente contingente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 12 Maggio 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 26 Settembre 2008
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