Avvocato – Norme deontologiche – Incompatibilità – Amministratore di s.r.l. – Poteri di gestione – Rilevanza – Illecito deontologico – Sussistenza

L’incompatibilità prevista dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione, risultando non pertinenti indagini circa la portata economica o la natura giuridica (ordinaria o straordinaria) dell’amministrazione ovvero la maggiore o minore autonomia nelle decisioni ed azioni rispetto ad altre concorrenti od anche sovraordinate fonti volitive, giacché deve ritenersi sufficiente, perché tale situazione di conflitto si configuri, la potenzialità della gestione connessa alla carica assunta, ovvero la titolarità anche solo formale dei relativi poteri, senza che a tal fine rilevi la concretezza di specifici atti di gestione (nella specie, l’incolpato, che aveva assunto la carica di Amministratore Unico di talune società a r.l., aveva dapprima rimosso con ingiustificato ritardo la situazione di incompatibilità nonostante le comunicazioni ricevute dall’Ordine degli avvocati, e poi reiterato il comportamento incompatibile divenendo amministratore di altre compagini). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 novembre 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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