Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura

In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 27 settembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 29 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 27 Settembre 2007
Giurisprudenza CNF

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