Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura

L’avvocato che si sia reso responsabile di un elevato numero di episodi estorsivi di indiscutibile gravità, accentuata dal fatto che le condotte illecite sono state poste in essere proprio nell’esercizio della professione forense, ha certamente arrecato gravissimo nocumento all’immagine dell’intera categoria. Ne consegue che la sanzione disciplinare della radiazione irrogata dal CdO deve ritenersi certamente congrua e proporzionata all’elevatissimo disvalore deontologico dei comportamenti addebitati e, pertanto, essa va confermata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 29 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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