Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Rilevanza condizioni salute incolpato – Bilanciamento gravità violazioni – Ammissibilità.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non fornisca informazioni sullo stato della causa a fronte delle ripetute richieste del cliente e non dia riscontro alle comunicazioni del CdO, pur avendo ricevuto dal proprio assistito il pagamento di una somma notevole in relazione all’esiguità dell’attività svolta. Tuttavia, qualora le condizioni di salute dell’incolpato siano di tale, obbiettiva e documentata gravità da attenuare il grado di consapevolezza, di presenza e di attenzione rispetto alle quotidiane incombenze della vita professionale, il bilanciamento della gravità delle violazioni ritenute sussistenti con lo stato personale certamente di particolare e rilevante difficoltà consente di sanzionare la condotta illecita con tre mesi di sospensione dall’esercizio della professione in luogo dei quattro decisi dal Consiglio territoriale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 27 settembre 2004 – 9 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Giugno 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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