Tenuto conto delle ragioni esposte dall’incolpato e della documentazione dallo stesso prodotta, considerati i fatti nella loro oggettività e collocazione temporale nonché del profilo e del rilievo disciplinare ad esso attribuibile, appare adeguata e proporzionata la sanzione della sospensione dall’albo per anni uno in luogo della radiazione disposta dal C.d.O., allorquando il ricorrente, senza negare gli addebiti, si limiti ad evidenziare il particolare contesto di problemi familiari in cui sono maturati gli eventi disciplinarmente rilevanti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 30 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Novembre 2007
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