Va assolto per carenza dell’elemento psicologico il professionista che, in qualità di difensore d’ufficio, svolga in buona fede attività professionale nella incolpevole mancata consapevolezza della presenza di un difensore di fiducia, richiedendo poi alla cliente il pagamento del relativo compenso professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 11 ottobre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 20 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 11 Ottobre 2006
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