La falsificazione della sottoscrizione di una dichiarazione altrui ad opera del professionista, condotta di per sé idonea ad integrare il reato di falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. il quale, ai fini della relativa consumazione, richiede non solo l’attività di formazione di una falsa scrittura ma anche il successivo uso della stessa, viola l’art. 14, 1° canone, del codice deontologico forense, che fa divieto all’avvocato di introdurre intenzionalmente nel processo prove false, allo scopo di indurre in errore il C.d.O. in ordine alla valutazione della sua responsabilità. (Rigetta i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 11 ottobre 2006 e 6 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 4 giugno 2009, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Giugno 2007
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