Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 28 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 18 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 28 Novembre 2007
0 Comment