Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento soggettivo

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione, ma non per questo la trasgressione può passare inosservata se si postula l’esistenza della colpa. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto (nella specie, il CNF ha ritenuto che il ricorrente, nel ricevere il mandato dal cliente, non avesse verificato la preesistente nomina di un collega per mera disattenzione e colposa negligenza, così rimodulando nella più mite censura la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal CdO). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 25 maggio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 22 aprile 2008, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 22 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 25 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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