Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suitas della condotta – Sufficienza

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta tenuta delinea pertanto la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 9 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 155

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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