Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tivoli, 30 gennaio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 30 Gennaio 2009
0 Comment