Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Elemento psicologico – Irrilevanza – Coscienza e volontà della condotta – Sufficienza

La responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 02 Novembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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