Avvocato – Norme deontologiche – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.

L’apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell’esercizio della loro professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 31 ottobre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 16 Luglio 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 31 Ottobre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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