Va esclusa la nullità del provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati in caso di mancata notifica al P.M. dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione, atteso che, ai sensi dell’art. 37 L.P.F., al Pubblico Ministero, munito di autonomo potere di impugnazione, deve essere notificata solo la deliberazione di cancellazione e non anche quella di apertura del relativo procedimento amministrativo, per quanto, ad ogni modo, il ricorrente non sia neppure astrattamente legittimato a sollevare una siffatta eccezione, difettando l’interesse di cui solo titolare sarebbe al più lo stesso P.M. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 09 Marzo 2007
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