Il professionista che nella causa civile da egli stesso promossa quale attore e difensore in proprio produca a fini probatori documenti recanti la trascrizione di conversazioni telefoniche dal medesimo registrate attinenti al merito della causa ed al compenso spettante al legale avversario, pone in essere un comportamento contrario ai canoni di probità, dignità e decoro, nonché di lealtà e correttezza che devono ispirare la condotta di ogni iscritto all’albo (a prescindere, quindi, anche dalla formale veste di parte processuale), trattandosi di espedienti autodifensivi diretti a procurare vantaggi processuali difficilmente compatibili con i canoni di autonomia ed indipendenza, oltre che con i doveri di rispetto e discrezione, che devono ispirare l’azione difensiva e il rapporto di colleganza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 9 febbraio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 25 Settembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 09 Febbraio 2007
0 Comment