Va esclusa la buona fede, per errore relativo all’esecutività della sentenza del CNF, del professionista il quale, successivamente all’avvenuta notifica della decisione che disponga l’applicazione definitiva della sanzione della sospensione, anziché attenersi ad una condotta cautelativa anche nell’interesse della parte assistita, volontariamente partecipi ad udienze e sottoscriva atti processuali nella consapevolezza che tale decisione possa essere esecutiva, difettando nella specie circostanze contraddittorie o l’assenza di elementi tali da rendere impossibile la valutazione della condotta da osservare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 1 luglio 2010).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 01 Giugno 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 01 Luglio 2010
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