Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e lealtà – Sottoscrizione di atti processuali con firma contraffatta di altro collega – Illecito deontologico – Sanzione – Determinazione – Prescrizione di alcuni addebiti – Reiterazione della condotta – Rilevanza

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che sottoscriva atti processuali con la firma contraffatta di un collega. (Nella specie, il CNF, pur confermando la responsabilità dell’incolpato, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due in quella della censura per effetto della pronunciata prescrizione per alcuni degli addebiti contestati, e ciò considerata la gravità del fatto, inserito in una serie di reiterazioni di condotte illecite, ancorché prescritte). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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