Ancorché, in linea di principio, l’avvocato che si presti alla verbalizzazione abbia il dovere di fedele trascrizione, essendo inammissibile un intervento sul testo dettato dal giudice senza esplicita autorizzazione di quest’ultimo, deve ritenersi non intenzionalmente diretto a violare tale dovere il comportamento in concreto tenuto dall’incolpato che sostituisca una congiunzione con altra non idonea ad alterare sotto il profilo semantico il fatto oggetto della deposizione del teste, dovendo piuttosto ritenersi ragionevole la correzione d’impulso, del resto resa evidente dalla interlineatura che non occulta la congiunzione precedentemente scritta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 15 aprile 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Aprile 2002
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