Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Trasferimento di stupefacente a cliente detenuto in carcere – Sanzione – Adeguatezza – Sospensione cautelare presofferta – Rilevanza

Pone in essere una condotta connotata da grave rilevanza disciplinare l’avvocato che, in forza del rapporto professionale, procuri droga per un cliente clandestinamente introducendola in carcere, atteso che un tale comportamento risulta riprovevole sia in senso oggettivo, in relazione alla detenzione ed al trasferimento di stupefacente, sia sotto il profilo soggettivo, a causa della violazione delle regole carcerarie compiuta con la copertura della funzione difensiva e dunque con abuso del rapporto professionale, in tal modo ledendo non la sola considerazione dell’avvocato che agisca nella dimensione personale e privata, ma altresì l’immagine complessiva della funzione e dell’intera categoria professionale. (Nella specie, il CNF, in considerazione del lungo periodo di sospensione cautelare già sofferto che ha imposto al ricorrente una ben lunga astensione dall’esercizio della professione, del carattere occasionale della condotta nel contesto di una lunga attività professionale e dell’assenza di qualsivoglia precedente, ha ridotto la sanzione della radiazione in quella più mite della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 07 Ottobre 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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