Pone in essere un condotta deontologicamente sanzionabile poiché violativa dei generali doveri di probità, dignità e decoro di cui all’art. 5 e dello specifico dovere di cui all’art. 59 c.d., il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all’obbligo di pagamento, sì da costringere il creditore a conferire mandato per l’azione di recupero. (Nella specie, il C.N.F. ha tuttavia ritenuto adeguata e proporzionata la sanzione della censura in sostituzione di quella interdittiva irrogata dal C.d.O., in ragione della omessa considerazione, da parte del Collegio territoriale, della circostanza che l’incolpata fosse rimasta coinvolta in una confusa situazione di debiti e di contrasti giudiziari riferibili a vicende familiari della stessa, e non a ragioni sue proprie). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 17 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 111
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Settembre 2008
0 Comment