L’avvocato che, pur risultando contemporaneamente abilitato a svolgere la professione di commercialista, si relazioni con un collega avvocato in sede di trattative e di stipula di un contratto senza dichiarare di agire in una diversa qualità professionale, è tenuto al rispetto delle regole deontologiche della categoria forense, tanto più che le norme deontologiche riguardano non solo I’esercizio della professione, ma stabiliscono modelli di comportamento da rispettare anche al di fuori dello svolgimento della attività difensiva in senso stretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 18 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 21 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 18 Dicembre 2006
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