Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Condotta nella vita privata – Rilevanza.

Realizza un illecito deontologico l’avvocato che nei confronti di una collega ponga in essere reiterati comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la vita di relazione e colleganza della medesima, allorquando una tale condotta, ancorché non riguardante l’attività professionale ma la vita privata, rivesta una indubbia rilevanza esterna tale da incidere negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro della classe forense, conformemente ala norma di cui all’art. 5/Il c.d. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 19 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 19 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment