L’avvocato ha l’obbligo di avere una condotta specchiatissima ed illibata sia nell’ambito dell’attività professionale sia nell’ambito della vita privata, sicchè pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro propri della classe forense il professionista che compia atti di libidine violenti ed atti osceni, dovendo ritenersi assolutamente incompatibile tale contegno con la permanenza dell’incolpato nell’Albo forense e risultando conseguentemente congrua la sanzione della radiazione correttamente irrogata. (Rigetta inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 novembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 13 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Novembre 2006
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