Va escluso il conflitto tra l’art. 5 co. 2 c.d. e l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ai fini della disapplicazione della norma deontologica per asserito contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, quando le manifestazioni esterne della condotta dell’avvocato, che non devono uscire dall’ambito privato e familiare – come tale del tutto rispettabile – né devono riflettersi negativamente sulla reputazione professionale o compromettere l’immagine della classe forense, siano sicuramente censurabili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 22 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 22 Settembre 2008
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