Integra un comportamento deontologicamente rilevante la condotta del professionista che, nella sua qualità di amministratore di società successivamente fallite e tratto a giudizio per reati di bancarotta definito con l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., abbia posto in essere comportamenti oggettivamente gravi con la consapevolezza di concorrere al compimento di plurimi atti di amministrazione che apparivano esplicitamente elusivi della legge, con ovvio conseguente riflesso negativo per il clamore della vicenda sulla reputazione professionale dell’avvocato e sull’immagine ed il prestigio della intera classe forense. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione della sospensione per mesi dodici che il C.d.O. ha irrogato tenendo conto, al fine di mitigarne l’entità, dell’età, dell’assenza di precedenti disciplinari ed del ravvedimento dell’incolpato, manifestatosi con la collaborazione con gli organi fallimentari per ricavare dalla vendita dei propri beni il prezzo migliore da destinare ai creditori sociali e con rinuncia, in aggiunta, ai suoi crediti personali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 gennaio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 19 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 20 Gennaio 2007
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