Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà, probità e correttezza – Titolare dello studio legale – Attività non personalmente espletate – Applicazione

Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile il professionista che, quale titolare dello studio, ometta di vigilare a che la cura del procedimento e della pratica avvenga nel rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza, i quali si estendono anche alle attività non personalmente espletate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Grimaldi), decisione n. 50 del 20 aprile 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 20 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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