Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile il professionista che, quale titolare dello studio, ometta di vigilare a che la cura del procedimento e della pratica avvenga nel rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza, i quali si estendono anche alle attività non personalmente espletate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 aprile 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 20 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Aprile 2007
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