Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la firma della cliente in calce ad un’autorizzazione a presentare un atto di querela, nel caso in cui la firma autenticata non sia stata apposta alla sua presenza e sussista incertezza sulla circostanza stessa che sia stata apposta dalla cliente medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 3 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Ottobre 2005
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