Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di diligenza, lealtà e correttezza – Ammissione al gratuito patrocinio per l’esercizio di azione giudiziaria – Esercizio di diversa azione – Illecito deontologico – Sussistenza – Procura alle liti rilasciata a margine dell’atto di citazione – Irrilevanza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che agisca in giudizio per una causa diversa da quella per la quale il cliente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine deve ritenersi irrilevante la sottoscrizione apposta dal cliente stesso sulla procura alle liti rilasciata a margine e non in calce all’atto di citazione, poiché quest’ultima non implica la conoscenza dei contenuti dell’atto, né la possibilità della parte di valutare adeguatamente le scelte tecnico-processuali dell’avvocato per le note asimmetrie informative che caratterizzano nella generalità dei casi il rapporto professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 26 settembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 26 Settembre 2008
Giurisprudenza CNF

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