Il diritto di critica nei confronti dell’organo istituzionale (di appartenenza o non) deve essere esercitato nei limiti dell’obiettiva continenza, contemperato con la tutela dei diritti e delle libertà altrui nonché coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionalmente tutelati da leggi speciali come l’ordinamento della professione di avvocato. Tale diritto, pertanto, non può essere esercitato con espressioni che, a prescindere dal significato letterale e dai loro sinonimi, risultano, per il contesto nel quale si inseriscono, obiettivamente offensive e ingiuriose. (Nella specie, il CNF ha ritenuto che non valesse ad escludere la lesività e la rilevanza disciplinare della condotta la circostanza che l’esponente non avesse rivelato a terzi il contenuto della missiva offensiva indirizzata al C.d.O. e che, conseguentemente, nessun danno all’immagine e all’onorabilità del Consiglio territoriale fosse nella specie riscontrabile, rilevando a tal fine non tanto l’immagine dell’organo forense, quanto piuttosto il fatto che il ricorrente avesse assunto un atteggiamento contrario alla dignità ed al decoro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Luglio 2008
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