Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che riceva in studio la controparte effettuando pressioni al fine di far cambiare la versione dei fatti a vantaggio del proprio cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 20 dicembre 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 17 Settembre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 20 Dicembre 2001 (censura)
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