Avvocato – Norme deontologiche – Dovere i probità e correttezza – testimonianza della controparte – Pressioni sulla controparte per cambiare la versione dei fatti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che riceva in studio la controparte effettuando pressioni al fine di far cambiare la versione dei fatti a vantaggio del proprio cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 20 dicembre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 17 settembre 2003, n. 254

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 17 Settembre 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 20 Dicembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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