L’avvocato che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, restituisca somme di spettanza del cliente solo dopo un notevole corso di tempo, trattenendone altre a compensazione di onorari, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 ottobre-8 novembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 21 novembre 2003, n. 359
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 359 del 28 Novembre 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Novembre 1999 (sospensione)
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