Avvocato – Norme deontologiche – Dovere fiscale – Omesso invio Mod. 5/92 alla Cassa di previdenza – Sospensione a tempo indeterminato – Invio alla Cassa della prescritta autocertificazione – Revoca della sospensione.

Il professionista che non invii alla Cassa di previdenza forense il prescritto Mod. 5/92 relativo alla dichiarazione del reddito Irpef e del volume d’affari Iva conseguito, è sospeso a tempo indeterminato fino a quando non provvederà all’invio della predetta autocertificazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 21 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 23 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 21 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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