Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non provveda alla fatturazione dei compensi ricevuti, a nulla rilevando il fatto che per l’emissione della fattura si volesse attendere il completamento del pagamento pattuito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 NOVEMBRE 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 21 novembre 2000, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 21 Novembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1998 (censura)
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