Avvocato – Norme deontologiche – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di puntualizzare e fatturare i compensi ricevuti per l’attività svolta. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della sospensione per mesi due, anche in considerazione della giovane età del professionista e dell’accertata mancanza di un approfittamento nei confronti del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Torino, 16 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 16 Febbraio 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Ottobre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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