Avvocato – Norme deontologiche – Dovere fiscale – Omessa fatturazione delle spettanze professionali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia agli oneri fiscali e previdenziali, dovuti in ragione delle somme percepite, non emettendo la relativa fattura. (Nella specie , considerando che le somme erano state percepite oltre cinque anni prima dell’apertura del procedimento disciplinare per l’omessa fatturazione delle stesse, è stata dichiarata la prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 14 novembre 2003 – 17 marzo 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 21 Febbraio 2005 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 17 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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