Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di verità – Inserimento nel mandato difensivo di praticante non abilitato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che consenta ad un praticante non ancora abilitato all’esercizio del patrocinio di comparire unitamente a lui nel mandato difensivo. (Nella specie in considerazione della giovane età e dei buoni precedenti la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve dell’avvertimento). (Dichiara inammissibile ed accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. CADDEO), sentenza del 28 luglio 1999, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 28 Luglio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Giugno 1997
Giurisprudenza CNF

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