Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di verità – Dovere di evitare incompatibilità – Dipendente pubblico – Dichiarazioni false sul proprio status per ottenere l’iscrizione all’albo – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista, dipendente pubblico, che per ottenere l’iscrizione all’albo degli avvocati non dichiari di versare in stato di incompatibilità, ex art. 3 r.d.l. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 23 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Dicembre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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