Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio e quelle anteriori allo stesso, in quanto contenenti esposizioni di fatti, illustrazioni di ragioni, ammissioni o riconoscimenti avverso proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate «espressamente riservate». (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 3 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 12 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 03 Maggio 1996
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